Tribunale di Gela – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: considerazioni in tema di cram-down e di alternativa liquidatoria in caso di non omologabilità della proposta.

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Data di riferimento: 
29/12/2021

Tribunale Ordinario di Gela, Sez. Fallimentare, 29 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Stefania Sgroi.

Sovraindebitamento – Proposta di accordo con i creditori – Non raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione – Mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria – Tribunale – Presupposti per poter procedere all'omologazione forzata.

Sovraindebitamento – Proposta di accordo con i creditori – Non omologabilità – Tribunale Conversione d'ufficio in procedura di liquidazione del patrimonio – Inammissibilità - Necessità di espressa richiesta in subordine da parte del debitore – Sussistenza.

Affinché con riferimento ad una proposta di accordo con i creditori, volta al superamento di una crisi da sovraindebitamento, che non abbia raggiunto la maggioranza di voti favorevoli del 60% richiesta per l'approvazione dall'art. 11, comma 2, L. n. 3/2012, possa trovare applicazione l’art. 12, comma 3 quater, di detta legge, come introdotto dall’art. 4 ter, comma 1, del D.L. n. 137/2020,  convertito  nella legge n. 176/2020, ossia il tribunale possa procedere all'omologazione forzata (c.d. cram-down) è necessario che ricorrano contestualmente due presupposti, vale a dire che l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, creditrice interessata a quella procedura, che sia mancata, sarebbe risultata nel caso opposto decisiva ai fini del raggiungimento di quella maggioranza e, altresì, che sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione come prevista risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto laddove ricorra solo la prima di tali condizioni l'omologazione dell'accordo non può aver luogo a motivo dell'effettivo mancato raggiungimento della maggioranza richiesta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In caso di non omologabilità della proposta di accordo per mancato raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione, il tribunale non può disporre in alternativa l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 in quanto ciò presuppone necessariamente l’espressa formulazione della relativa domanda da parte del debitore, in subordine alla domanda principale di omologa dell'accordo ed in quanto non ricorre neppure alcuna delle ipotesi di conversione procedurale di cui all'art. 14 quater della medesima legge [nello specifico, il Tribunale ha  affermato non essere a tal fine sufficiente una richiesta da parte dell’O.C.C.].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-gela-29-dicembre-2021-est-sgroi

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, Sentenza 61/2021 del 08 aprile 2021https://www.unijuris.it/node/5601].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: