Corte di Cassazione (5858/2022) – Modalità di rinnovazione della notifica ex art. 15 l.f. qualora abbia avuto esito negativo la notificazione a cura della Cancelleria all'indirizzo p.e.c. del debitore.

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Data di riferimento: 
22/02/2022

Cass., Sez.1, 22 febbraio 2022, n. 5858, Pres. Genovese, Est. Terrusi

Istruttoria prefallimentare - Notifica ex art. 15 L. fall. all’indirizzo di posta certificata – Esito negativo - Rinnovazione - Modalità.

Ai sensi dell'art. 15 L. fall., se la notificazione a cura della Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della Cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-febbraio-2022-n-5858-pres-genovese-est-terrusi

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27237.pdf

[Cfr in questa rivista la citata Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2020, n. 10511 - https://www.unijuris.it/node/6124 e, fra le altre, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2021, n. 13507 - https://www.unijuris.it/node/5702]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: