Tribunale di Chieti – Sovraindebitamento: laddove l'adempimento di una procedura di accordo di composizione omologata divenga impossibile per causa non imputabile al proponente è possibile convertirla in quella di liquidazione dei beni.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/02/2022

Tribunale di Chieti, 22 febbraio 2022 (data della pronuncia) -  Giud. Nicola Valletta.

Sovraindebitamento - Accordo di composizione – Omologazione - Impossibilità dell'adempimento per cause non imputabili al proponente - Conversione dell’accordo in liquidazione del patrimonio - Art. 14 quater L. 3/2012 - Applicazione analogica al caso dell'inadempimento incolpevole – Ammissibilità – Fondamento - Assenza di ragioni ostative.

Qualora con riferimento ad una procedura di accordo con i creditori che sia stata omologata, il proponente dichiari di non essere in grado di darvi adempimento sia a causa di suoi problemi sopravvenuti di salute, sia per oggettive difficoltà d'impresa causate dal diffondersi della pandemia da Covid 19, si deve ritenere che, ad istanza del debitore, risulti ammissibile la conversione di quella procedura in quella di liquidazione dei beni; ciò in quanto risulta applicabile per analogia a quel caso l'art.14 quater, ultima parte, della L. 3/2012, seppure nulla disponga in ordine a detta conversione nel caso di inadempimento dell’accordo per fatto non imputabile al debitore, ed in quanto non deve considerarsi preclusivo il fatto che l’art. 14 bis di quella stessa legge, con riferimento all'ipotesi di inadempimento incolpevole, faccia esclusivamente riferimento al piano del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26832.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: