Tribunale di Lamezia Terme – Sovraindebitamento e piano del consumatore: l'avere il ricorrente fatto ricorso in modo ripetuto al credito costituisce ipotesi di colpa lieve laddove indotta dall'accondiscendenza dei soggetti finanziatori.
Tribunale di Lamezia Terme, Ufficio Fallimenti, 16 dicembre 2021(data della pronuncia) – Giudice Delegato Alessia Iavazzo.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Indebitamento determinato dal ripetuto ricorso al credito – Comportamento dei soggetti finanziatori - Accondiscendenza ingiustificata – Mancato valido riscontro del c.d. “merito creditizio” - Colpa da farsi risalire agli stessi – Colpa del debitore da considerarsi lieve – Non venir meno del requisito della meritevolezza – Omologabilità della proposta.
Non possono ravvisarsi profli di negligenza nel sovraindebitato, che abbia richiesto l'accesso ad un piano del consumatore, che siano qualificabili come colpa grave, malafede o frode, situazioni che. ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lettera d-ter), L. 3/2012, condizionano l'ammissibilità e l'omologabilità di tale procedura, l'avere quel soggetto fatto ripetutamente ricorso al credito, laddove, dalla documentazione in atti e in particolare da quanto, ex art. 9, comma 3 bis, lettera e) di detta legge, documentato dal gestore della crisi nella sua relazione, possa ravvisarsi che l'indebitamento è stato causato dai finanziatori che maliziosamente gli hanno concesso credito pur essendo nelle condizioni, non essendo stati fuorviati da comportamenti dolosi o fraudolenti del richiedente, di avvedersi agevolmente delle condizioni reddituali dello stesso e delle sue capacità di adempimento; ciò infatti comporta che la condotta negligente del debitore, pur sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve in quanto indotta dall'accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati cui si è rivolto nelle fasi delle trattative che hanno condotto all'elargizione di quei plurimi prestiti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)