Corte Costituzionale (65/2022) – Sovraindebitamento falcidia e ristrutturazione dei debiti del consumatore: alla cessione volontaria di quota dello stipendio, della pensione e del TFR va equiparata quella coattiva.

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Data di riferimento: 
10/03/2022

Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n. 65 – Pres.Giuliano Amato, Redattrice Emanuela Navarretta.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Art. 8, comma 1 bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 – Cessione volontaria di una quota dello stipendio - Previsione della possibile falcidia e ristrutturazione di quel debito – Mancata espressa estensione alla cessione coattiva conseguente a espropriazione presso terzo – Illegittimità costituzionale di quella norma – Esclusione – Fondamento.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Pignoramento presso terzo – Ordinanza di assegnazione - Cessione coattiva di quota dello stipendio – Anteriorità rispetto all'apertura della procedura - Pagamenti eseguiti dal debitor debitoris prima dell'omologazione – Inefficacia nei confronti dei creditori - Esclusione – Fondamento - Inapplicabilità dell'art. 44 L.F.

Deve considerarsi infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 8, comma 1 bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come introdotto dall’art. 4 ter, comma 1. lett. d) del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, poiché è la stessa ratio dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata [al riguardo  la Corte ha infatti sottolineato che, se da un lato può ritenersi che l’accostamento, nell’art. 8, comma 1 bis, della cessione del credito al contratto di finanziamento sia subito evocativo di una cessione volontaria, d’altro canto, l’espressione “cessione del credito” tout court, e quindi non altrimenti qualificata, non può certo a priori escludere una cessione coattiva del credito di fonte giudiziaria, vale a dire derivante da un'ordinanza di assegnazione che concluda una procedura di espropriazione presso terzi. Attribuire all’effetto traslativo derivante dall’assegnazione giudiziale una vincolatività differente rispetto a quella riconosciuta all’effetto della cessione volontaria sarebbe equivalente a ritenere che il trasferimento della proprietà attuato con una vendita forzata sia “più forte e vincolante” dell’effetto traslativo generato da un atto di autonomia privata. Ma così non è e traspare in modo evidente dagli artt. 2919 e seguenti cod. civ.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Fintantoché il piano del consumatore non viene omologato si deve ritenere che i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto risultino efficaci in quanto non risulta applicabile a quella procedura il disposto dell'art. 44 L.F. che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini    - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27000.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: