Tribunale di La Spezia – Presupposti per l'ammissione del debitore persona fisica incapiente al beneficio dell'esdebitazione.

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Data di riferimento: 
03/03/2022

Tribunale di La Spezia, Sez. Civile, 03 marzo 2022 (data della pronuncia) – Pres. Diana Brusacà, Rel. Maria Grazia Barbuto, Giud. Gabriele Giovanni Gaggioli.

Debitore incapiente - Ammissione al beneficio dell'esdebitazione – Istituto premiale di carattere eccezionale – Requisiti necessari.

Debitore incapiente - Ammissione al beneficio dell'esdebitazione - Meritevolezza – Requisito necessario – Modalità di riscontro – Sussistere di due tesi giurisprudenziali contrapposte.

Il beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, istituto introdotto dal D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020 all’art.14 quaterdecies della L. n. 3/2012, non è una procedura concorsuale inserita all’interno della L. n. 3/2012, non prevedendosi alcuna soddisfazione dei creditori, ma un istituto premiale di carattere eccezionale introdotto in favore del debitore persona fisica e ricollegata a due condizioni: la prima, di carattere soggettivo, è rappresentata dal requisito della “meritevolezza” del ricorrente, che, in analogia a quanto richiesto in sede di piano del consumatore a seguito della novella di cui alla L. n. 176/2020, deve essere valutata dal giudice verificando l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; la seconda, dal fatto che il ricorrente non sia in grado di offrire alcunché ai propri creditori e che non sia ipotizzabile un mutamento in futuro, in particolare nei successivi quattro anni,  della sua situazione patrimoniale.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto al requisito della “meritevolezza” si tratta di un atteggiamento soggettivo che, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, andrebbe valutato avuto riguardo non già al momento genetico del debito (quando cioè il medesimo è stato assunto), parlandosi più in generale di “formazione del sovraindebitamento” e dunque del momento in cui il debito è passato in sofferenza; secondo altra tesi occorrerebbe invece dare risalto al momento in cui i debiti sono stati assunti [nello specifico il Tribunale ha considerato il ricorrente meritevole di essere ammesso all'esdebitazione quale incapiente  dovendolo considerare tale  in entrambi i casi] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-la-spezia-3-marzo-2022-pres-brusaca-est-barbuto

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27129.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: