Tribunale di Bologna – Sovraindebitamento e piano del consumatore: opponibilità anche al creditore cessionario del quinto della pensione del proponente.

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Data di riferimento: 
01/04/2022

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e fallimentare, 01 aprile 2019 (data della pronuncia) – Giudice Antonella Rimondini.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Creditore cessionario del quinto della pensione del proponente – Opponibilità – Fondamento.

La natura concorsuale delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento comporta che il piano del consumatore risulti opponibile, secondo i principi dettati per il fallimento dall'art. 42 L.F., anche al creditore cessionario del quinto della pensione del debitore, trattandosi di credito di cui non è ancora avvenuto il trasferimento e a tutti gli effetti ancora appartenente al patrimonio del sovraindebitato al momento dell’apertura della procedura. Ciò anche in quanto la L. 3/2012 prevede tre sole limitazioni alla messa a disposizione dei creditori concorsuali di tutto il patrimonio di quel soggetto, consentendo quindi di favorire il soddisfacimento prioritario esclusivamente: a) dei crediti impignorabili, b) dei crediti di IVA e ritenute, e c) dei creditori privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27081.pdf

[cfr, in senso conforme in questa rivista: Tribunale di  Grosseto, 09 maggio 2017  https://www.unijuris.it/node/3753; con riferimento ad una previsione in senso difforme, seppur circoscritta temporalmente:  Tribunale Monza, 26 Luglio 2017https://www.unijuris.it/node/3794].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: