Corte di Cassazione (7083/2022) – In sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento risulta legittimo che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione alla persona giuridica abbiano luogo tramite PEC.

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Data di riferimento: 
03/03/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 marzo 2022, n. 7083 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel Paola Vella.

Fallimento - Istruttoria - Ricorso e decreto di convocazione - Notificazione tramite PEC – Mancato ricorso alle modalità previste dall'art. 145 c.p.c. - Questione di costituzionalità dell'art. 15 L.F. -  Violazione del principio di uguaglianza e di difesa - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e art. 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, L. fall. (come sostituito dal D.L. n. 179/2012, conv., con modif., dalla L. n. 221/2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c. Invero, come già affermato dalla Corte Costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-marzo-2022-n-7083-pres-scaldaferri-est-vell

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27061.pdf

[cfr. in questa rivista la citata Corte Costituzionale, 16 giugno 2016, n. 146 –https://www.unijuris.it/node/6176, nonché: Cassazione civile, Sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26333  https://www.unijuris.it/node/3186; Cassazione civile, Sez. VI, 27 Dicembre 2016, n. 27054  https://www.unijuris.it/node/3801; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5311 https://www.unijuris.it/node/5530; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2016 n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 602 https://www.unijuris.it/node/3134 e Cassazione civile, Sez. VI, 10 Ottobre 2017, n. 23728 https://www.unijuris.it/node/3700].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: