Corte di Cassazione (8130/2022) – Liquidazione coatta amministrativa - Alle affermazioni compiute dal Commissario liquidatore in sede giudiziale non può attribuirsi natura confessoria.

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Data di riferimento: 
14/03/2022

Cass., Sez. 1, 14 marzo 2022, n. 8130, Pres. Cristiano, Est. Ceniccola

Liquidazione coatta amministrativa – Ammissione parziale allo stato passivo - Dichiarazioni rese in giudizio dal commissario giudiziale - Natura confessoria - Insussistenza - Fondamento.

Il Commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento. 

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-14-marzo-2022-n-8130-pres-cristiano-est-ceniccola

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27104.pdf         

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: