Tribunale di Bologna – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione del patrimonio: inammissibilità della previsione di una durata superiore al quadriennio dal deposito della domanda di accesso.

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Data di riferimento: 
29/04/2020

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Fallimentare, 29 aprile 2020 – Giudice Designato Fabio Florini.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Previsione di una durata della procedura eccedente i quattro anni – Inammissibilità – Fondamento.

Alla luce dell’assetto normativo previsto dalla L. 3/2012 con riferimento in particolare alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012,  non sembra lecito prevedere una durata della stessa che superi il termine quadriennale di cui agli artt, 14 quinquies, ultimo comma e 14, undecies di detta legge, considerato utile per poter acquisire de jure eventuali beni sopravvenuti rispetto al momento del deposito della domanda di accesso a quella procedura, ciò in quanto una durata superiore comporterebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti  nei confronti dell'obbligato “sovraindebitato” siano sorti per causa posteriore all’apertura del procedimento: invero essi resterebbero privi, anche una volta decorso quel quadriennio, della possibilità di agire in executivis sui beni del debitore medesimo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27095.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: