Tribunale di Milano – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi insolventi: la cessione dei beni, delle aziende e dei rami d'azienda deve essere rispettosa, a pena di nullità, delle regole di cui agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 270/1999.

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Data di riferimento: 
24/03/2022

Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 24 marzo 2022 (data della pronuncia) – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Guendalina Pascale, Giud. Francesco Pipicelli.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi insolventi – Procedure di vendita dei beni, dell'azienda o dei rami d'azienda - Potere discrezionale del commissario straordinario e del Ministero dell'industria - Modalità di esercizio - Regole di cui agli artt. 62 e 63 del D. Lgs 270/1999 – Tutela di particolari interessi – Necessario rispetto a pena di nullità – Fondamento.

La trasposizione nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dei principi che stanno alla base delle procedure concorsuali (quello alla luce del quale deve essere garantito che dalla vendita dei beni del debitore insolvente venga ricavato un prezzo quanto più possibile vicino a quello di mercato e quello che prescrive che l'attivo ricavato venga ripartito nel rispetto della par condicio creditorum) comporta che, nell'ambito di quella speciale procedura, le norme di cui agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 270/1999 (cd. Prodi-bis), essendo dirette a salvaguardare una pluralità di interessi comuni (quello dei creditori, quelli lavoratori, nonché l'interesse generale alla conservazione del patrimonio produttivo salvaguardando l'unità operativa dei complessi aziendali), non ammettano una difforme regolamentazione e, pertanto, costituiscano un limite inderogabile al potere discrezionale sia del commissario straordinario, sia del Ministero dell'industria nell'espletamento delle attività richieste per pervenire all'alienazione dei beni e, in particolare, delle aziende e dei rami d'azienda in esercizio, appartenenti alle imprese insolventi di quel tipo, sicché devono essere considerate norme imperative, alla cui violazione deve essere ricollegata la nullità dell'attività negoziale conclusiva della procedura di vendita ai sensi dell’art. 1418 c.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-24-marzo-2022-pres-paluchowski-est-pascale

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27152.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: