Corte di Cassazione (44637/2021) – Considerazioni in tema di requisiti oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale e di differenza rispetto alla consimile ipotesi di bancarotta semplice.

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Data di riferimento: 
02/12/2021

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, 2 dicembre 2021, n. 44637 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Rosa Pezzullo.

Fallimento di società in accomandita semplice – Socio accomandatario – Tenuta della contabilità c.d. “ a macchia di leopardo” - Evento oggettivo costituente ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale –Impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito – Requisito determinante che lo distingue dalla consimile ipotesi di bancarotta semplice.

Ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale - Tenuta della contabilità mediante il sistema informatico – Modalità che non esclude la possibile ricorrenza di quel reato – Fondamento.

Reato di bancarotta fraudolenta documentale – Impossibilità della ricostruzione delle vicende patrimoniali - Dolo generico - Consapevolezza del possibile verificarsi di tale effetto – Requisito soggettivo richiesto – Volontà di conseguirlo – Presupposto non necessario.

Bancarotta semplice documentale - Oggetto di quel reato- Violazione dell'obbligo di tenere le scritture contabili - Cessazione della attività commerciale - Evento che può escludere la ricorrenza di quel reato – Cancellazione dal registro delle imprese – Condizione necessaria.

Il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce l'evento tipico dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui alla L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2,  seconda parte, risulta estraneo alla bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, ragion per cui  la tenuta della contabilità cd. a "macchia di leopardo", ossia tenuta per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità, si deve ritenere integri appunto il reato di bancarotta fraudolenta documentale, essendo lo stato delle scritture tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La tenuta della contabilità mediante il sistema informatico non esclude la responsabilità dell'imputato con riferimento all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n.2, seconda parte, L.F. in quanto la possibilità che la contabilità sia tenuta con tale modalità non determina il venir meno dell'obbligo dell'imprenditore di conservazione dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato di cui all'art.217, secondo comma, L.F., viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20Pen.%20n.%2044637.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: