Tribunale di Cagliari – Importanza della predisposizione da parte di un'impresa in situazione di equilibrio economico finanziario di adeguati assetti organizzativi volti a consentire di rilevare l'eventuale insorgere di una situazione di crisi.

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Data di riferimento: 
19/01/2022

Tribunale di Cagliari, Sez. Spec. per le Imprese, 19 gennaio 2022 - Pres. Ignazio Tamponi, Rel. Nicola Caschili, Giud. Stefano Greco.

Impresa in situazione di equilibrio economico finanziario – Irregolarità gestionali commesse dagli amministratori – Denuncia da parte del collegio sindacale – Tribunale -  Mancata adozione da parte dell'impresa di adeguati assetti organizzativi  - Riscontro cui dare ancora maggiore rilevanza – Intervento del tribunale volto a porvi rimedio – Ordine agli amministratori di provvedervi – Nomina di un amministratore giudiziario con compiti di verifica.

L'adozione di adeguati assetti organizzativi da parte di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario, è funzionale ad evitare che la stessa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, onde assumere le iniziative opportune volte ad evitarla. Una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della mancata adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla. In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative. [nello specifico, la mancata predisposizione da parte di una cooperativa ex art. 2086, secondo comma, c.c.di un adeguato assetto amministrativo è stato considerato dal tribunale ancor più grave delle specifiche irregolarità gestionali commesse dagli amministratori e denunciate dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409 c.c., ragion per cui, anziché rimuoverli, ha fissato agli stessi un termine entro cui adottarlo e ha  a tal fine nominato un amministratore giudiziario cui ha affidato il compito di verificare le concrete misure da quelli adottate e la loro adeguatezza, in ragione della natura e delle dimensioni dell’impresa, nel rispetto della discrezionalità dell’organo gestorio nella adozione delle misure ritenute opportune].

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-cagliari-19-gennaio-2022-pres-tamponi-est-caschili

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27232.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: