Tribunale di Ancona – Considerazioni varie in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, in particolare per quanto concerne l'ipotesi di responsabilità solidale. Liquidazione a titolo di sanzione delle spese.

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Data di riferimento: 
18/03/2022

Tribunale di Ancona, Sez. Spec. d'Impresa, 18 marzo 2022 (data della pronuncia) – Pres. Francesca Ercolini, Rel. Gabriella Pompetti, Giud. Sergio Casarella.

Società di capitali - Responsabilità degli amministratori e sindaci - Azione di responsabilità – Mutamento della causa petendi in corso di causa – Inammissibilità.

Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. - Concorso causale efficiente da parte di più soggetti - Presupposto necessario.

Responsabilità solidale per il medesimo fatto dannoso – Imputabilità dello stesso a più persone – Risarcimento conseguibile – Entità del danno subito – Criterio limite – Conseguenza – Riparazione in una qualche forma – Estinzione che va a vantaggio ipso iure di tutti i coobbligati - Rilevabilità d'ufficio.

Responsabilità solidale per il medesimo fatto dannoso –Transazione totale sul danno tra il creditore ed uno dei coobbligati – Diritto degli altri di profittarne – Necessaria manifestazione di volontà in tal senso da parte di quelli – Libertà di forme – Transazione parziale – Non coinvolgemento degli altri debitori – Estinzione limitata al soggetto che ha transato.

Spese del giudizio – Liquidazione anche a titolo di sanzione del soccombente - Condotta oggettivamente e ragionevolmente valutabile alla stregua dell'“abuso del processo” - Differenza rispetto alla liquidazione “aggravata” - Quantificazione equitativa da parte del giudice.

Nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno per responsabilità degli amministratori e sindaci ex artt. 2393-2407 c.c., la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali dell'amministratore e del sindaco. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. non è  necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione; in caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento, ovvero l'unico danno, da intendersi tale non in senso assoluto, ma per come considerato dal danneggiato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La responsabilità solidale per il medesimo fatto dannoso, imputabile a più persone, non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile che, anche in ipotesi di più responsabili, è limitato al danno effettivamente subito, con la conseguenza che l'estinzione dei debiti (in qualunque modo avvenga e quindi non solo attraverso il pagamento), da parte o, come nel caso della remissione totale incondizionata, a vantaggio di uno dei coobbligati, determina l'estinzione ipso iure dell'obbligazione, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.); tale effetto estintivo è rilevabile d'ufficio, a prescindere dall'eccezione di parte, nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ove intervenga una transazione totale sul danno tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, il condebitore rimasto estraneo ad essa può ai sensi dell'art. 1304, 1° comma, c.c. dichiarare in una forma qualsiasi (e quindi anche per il tramite di un suo procuratore alle liti, senza che occorra un mandato speciale) di volerne profittare, e, in tal caso, l'accordo transattivo spiega efficacia diretta anche nei suoi confronti; il creditore non può, trattandosi di un suo diritto potestativo, infatti precludergli tale possibilità, non essendo alla fattispecie applicabile il disposto dell'art. 1411, 2° comma, c.c., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione. Chiaramente, l'art. 1304, 1° comma, c.c. si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)L

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile equitativamente e ragionevolmente dal giudice in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità “aggravata” ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'“abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, e, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte nè la prova del danno.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: