Tribunale di Roma – Concordato preventivo: le eventuali contestazioni circa l'esclusione dal voto devono essere sollevate in sede di adunanza dei creditori o, se influente sul calcolo delle maggioranze, in sede di omologazione.

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Data di riferimento: 
16/03/2022

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 16 marzo 2022 – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Angela Coluccio. Giud. Daniela Cavaliere.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori - Contestazioni in merito all'ammontare dei crediti e al riconoscimento di prelazioni – Sede in cui vanno sollevate - Crediti contestati – Giudice delegato - Facoltà di ammissione ai fini del voto – Decisione che non pregiudica le decisioni definitive nel merito.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori - Chiusura – Immutabilità delle decisioni prese in merito al diritto di voto – Opposizione esperibile in sede di omologazione.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori - Creditori ammessi al voto – Mancato esercizio del loro diritto – Possibilità dell'espressione del voto nei venti giorni successivi – Creditori esclusi – Rinuncia in quelli stessi giornial privilegio ed espressione del voto – Inammissibilità - Opposizione da eventualmente sollevarsi in sede di omologa.

L'adunanza dei creditori rappresenta la sede propria prevista per sollevare contestazioni in merito all'ammontare e ai privilegi da riconoscere, come da ricognizione svolta dal commissario giudiziale, in sede di concordato preventivo a uno o più crediti; nell'ambito di quella è, ai sensi dell'art. 176 L.F., rimesso al giudice delegato di ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. Tale decisione non pregiudica,  però, le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dopo la chiusura dell'adunanza le decisioni del giudice non sono passibili di mutamenti ai fini del voto che si svolge necessariamente sulla base del quadro che si è formato in tale contesto. I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione solo in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze o, al fine del riconoscimento delle loro ragioni, nell'ambito dei successivi giudizi ordinari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Solo i creditori ammessi al voto, che non hanno esercitato il loro diritto entro la data dell'adunanza, possono esprimere il loro voto entro venti giorni dalla chiusura del verbale della stessa e solo coloro che sono stati esclusi possono opporsi in sede di omologazione del concordato per la esclusione o per una diversa collocazione [nello specifico il Tribunale ha giudicato inammissibile la richiesta di un creditore munito di privilegio ipotecario, espressa nei venti giorni successivi all'adunanza, di  rinuncia alla prelazione e di espressione del diritto del voto, dato che nel corso dell'adunanza non  aveva manifestato contestazioni di sorta in merito alla sua esclusione dall'elenco dei votanti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27200.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-16-marzo-2022-pres-l...

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: