Tribunale di Ferrara – L'imprenditore in liquidazione che non provi che sussista una ragionevole possibilità di risanamento della sua azienda non può accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi.

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Data di riferimento: 
21/03/2022

Tribunale Ordinario di Ferrara, Sez. Volontaria Giurisdizione, 21 marzo 2022 (data della pronuncia) – Giudice Anna Ghedini.

Composizione negoziata delle crisi – Impresa in liquidazione - Ricorso volto all'accesso a quella procedura - Istanza di conferma delle misure protettive – Mancata dimostrazione della possibilità di un risanamento e della sussistenza dei presupposti per la revoca della liquidazione – Rigetto della domanda.

Laddove un imprenditore che chieda di accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi e alle misure protettive previste dagli  artt. 6 e 7 del D.L. n.118/2021, convertito in L. n.147/202, non presenti, sulla base delle sue stesse affermazioni e prospettazioni, una seria e ragionevole possibilità’ di risanamento e quindi manchi lo stesso presupposto per accedere a quella procedura, il tribunale deve pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità del ricorso come proposto per la conferma di dette misure [nello specifico il, Tribunale ha considerato un ossimoro l’accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione senza che neppure venisse dedotta (oltre che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27198.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-21-marzo-2022-est-ghedini

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: