Tribunale di Milano – La società che ha presentato domanda di concordato in bianco ha diritto al rilascio del Durc anche se ha anteriormente omesso il versamento di alcuni contributi.

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Data di riferimento: 
20/04/2022

Tribunale di  Milano, Sez. Lavoro, 20 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Paola Ghinoy,

Concordato preventivo “in bianco” - Società proponente – Diritto al rilascio del Durc nonostante il mancato antecedente pagamento di alcuni contributi – Pagamento da potersi eseguire solo ll'interno del concorso – Necessario rispetto della par condicio creditorum.

Anche in caso di concordato in bianco i debiti sorti prima dell'apertura della procedura non sono mai eseguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, neppure in tema di mancato rilascio del DURC. Ne consegue l'applicazione alla fattispecie del disposto normativo di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) del DM 30 gennaio 2015 nella parte in cui precisa che la regolarità contributiva sussiste anche nel caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative [nello specifico il Tribunale ha confermato il diritto della società che aveva presentato domanda di concordato prenotativo ad ottenere da INAIL, INPS e Cassa Edile il rilascio, che le era stato negato, del Durc in ragione del fatto che in alcuni mesi anteriori  a date istanza non aveva provveduto al versamento dei contributi cui era tenuta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-20-aprile-2022-est-ghinoy

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: