Tribunale di Bergamo – Composizione negoziata della crisi: liquidazione dell'impresa e misure protettive.

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Data di riferimento: 
15/03/2022

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 15 marzo 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Elena Gelato.

Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Presupposto di accoglibilità – Strumentalità al buon esito della negoziazione  – Obiettivo cui è volta - Risanamento dell’impresa e  prosecuzione della sua attività – Prospettiva ab origine meramente liquidatoria  - Inammissibilità  - Assenza di possibilità di risanamento – Rigetto dell’istanza – Scenario possibile solo in caso di fallimento delle trattative – Concordato semplificato o ordinario – Soluzioni da adottare.

Laddove il ricorso da parte della società debitrice, in sede di procedura di composizione negoziata della crisi, all’opzione liquidatoria, lungi dal conseguire allo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede ed all’accertata impraticabilità delle soluzioni individuate dal legislatore al fine di superare lo stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario dell’impresa, è dalla stessa ab origine prospettato quale unico mezzo per addivenire al soddisfacimento dei suoi creditori, appare evidente l’impossibilità per il tribunale di accogliere la richiesta di conferma ex art. 7 del D.L. 118/2021 delle misure protettive, non sussistendo appunto, per ammissione dello stesso istante, alcuna ragionevole possibilità di perseguire, quale possibile positivo esito della procedura di negoziazione assistita a norma dell’art. 11, commi 1, 2 e 3 lett. a, l’obiettivo del risanamento dell’impresa e la prosecuzione della sua attività, al cui perseguimento dette misure possano ritenersi strumentali. La prospettiva meramente liquidatoria dell’impresa, invero, non è prevista da detto articolo, quale possibile esito positivo di quella procedura; al contrario un simile scenario è considerato, dall’art. 18 dello stesso testo normativo, quale esito della procedura di negoziazione nell’opposto caso del fallimento delle trattative tra il debitore ed i suoi creditori, agevolate dall’esperto, tale da condurre all’apertura di un concordato semplificato funzionale alla liquidazione del patrimonio dell’impresa, ovvero, in assenza dell’attestazione dell’esperto ai sensi del predetto articolo, all’accesso ad un concordato ordinario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-15-marzo-2022-pres-est-gelato

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27333.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: