Tribunale di Siracusa – Concordato preventivo liquidatorio omologato: possibilità che ne venga pronunciata la risoluzione anche prima della scadenza dei termini fissati per l'adempimento e che venga pronunciato il fallimento anche “omisso medio”.

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Data di riferimento: 
14/03/2022

Tribunale di Siracusa, Sez. I civ. - Settore procedure concorsuali, 14 marzo 2022 – Pres. Antonio Alì, Rel. Nicoletta Rusconi, Giud. Maddalena Vetta.

Concordato preventivo omologato – Dichiarazione di fallimento – Possibilità che intervenga omisso medio – Importanza che abbia luogo comunque a seguito di risoluzione.

Omologazione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio – Risoluzione anche prima della  scadenza dei termini fissati per l'adempimento – Pronuncia possibile – Fondamento.

Concordato preventivo omologato – Risoluzione – Presupposti  -  Inadempimento della proposta e del piano – Decisività del primo più che del secondo – Ragione sottostante,

Pur essendo ammissibile in caso di concordato preventivo omologato che intervenga una dichiarazione di fallimento omisso medio, ovvero senza la preventiva pronuncia di risoluzione della procedura minore, l'eventuale risoluzione si deve ritenere  assuma comunque importanti riflessi con riguardo al passivo rilevante per la valutazione dello stato di insolvenza in sede prefallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche con riferimento al concordato preventivo liquidatorio che risulti omologato può ritenersi ammissibile che lo stesso possa essere revocato anche prima della scadenza dei termini fissati per l'adempimento, attesa la medesima  ratio che caratterizza la funzione che il concordato minore deve avere, consistente nella soddisfazione non irrisoria dei creditori chirografari, di talché, se emerge l'impossibilità di addivenire a detta soddisfazione anche prima del termine fissato per l'esecuzione del piano, nulla osta alla possibilità di pronunciarne la risoluzione per inadempimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad un concordato preventivo che risulti omologato, benché l’inadempimento possa concernere sia la proposta ( da intendersi come impegno negoziale offerto dal debitore) sia il piano (inteso come modalità di realizzazione della proposta), si deve ritenere che il profilo imprescindibile ai fini della risoluzione exart. 186 L.F. consista nell'inadempimento della proposta concordataria  in quanto il mancato rispetto del piano di per sé potrebbe non determinare la risoluzione del concordato qualora il debitore fosse comunque in grado, facendo ricorso a modalità di tipo diverso da quelle prospettate, di soddisfare i creditori nei termini della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione  riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-siracusa-14-marzo-2022-pres-a

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27366.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: