Tribunale di Ferrara – Sovraindebitamento e chiusura della procedura di liquidazione dei beni: considerazioni in tema di esdebitazione quanto a presupposti e condizioni ostative al suo riconoscimento.

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Data di riferimento: 
26/04/2022

Tribunale di Ferrara, 26 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Anna Ghedini.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Chiusura – Esdebitazione – Debitore persona fisica – Riconoscimento del beneficio da parte del giudice – Soddisfazione, anche parziale, dei creditori - Presupposto richiesto – Valutazione – Situazioni che vi si possono far rientrare.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Chiusura – Esdebitazione - Riconoscimento di quel beneficio – Meritevolezza – Requisito necessario – Verifica -Condizione ostativa di cui all’art. 14 terdecies, comma 2, lett. a) L. 3/12 – Ipotesi particolare - Indebitamento verso l’erario e gli enti previdenziali - Adeguatezza obiettiva dei redditi al pagamento delle imposte – Condizione richiesta.

Nel sistema della legge n. 3 del 2012 l'esdebitazione e’ il fine ultimo di tutti gli istituti in essa previsti ma, mentre nel piano e nell’accordo e’ implicita ed e’ conseguenza della omologa, nella liquidazione del patrimonio essa e’ il frutto dell’esito positivo di un procedimento successivo alla chiusura che verte in particolare sull'accertamento se lo svolgimento di quella procedura abbia consentito di addivenire ad una soddisfazione, anche parziale, dei creditori concorsuali che il tribunale consideri avvenuta in una percentuale da considerarsi sufficiente. A tal fine non risulta necessario che ciascun creditore abbia conseguito una seppur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, dovendosi invece tale presupposto ritenersi realizzato quando con il ricavato della liquidazione dell'attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 14 terdecies, comma 2, lett. a) L. 3/12 al riconoscimento, dopo la chiusura della liquidazione, del beneficio dell'esdebitazione, ovvero l’essere il sovraindebitamento attribuibile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato alle capacita’ patrimoniali del debitore, fa riferimento alla contrazione volontaria di debiti che trovano la loro causa in un rapporto obbligatorio civilistico, ragion per cui male si adatta e non e’ compatibile con l'ipotesi di un indebitamento composto nella stragrande parte da debiti verso l’Erario gli Enti Previdenziali, in quanto non si tratta di debiti attribuibili ad un ricorso, colposo o meno, al credito e basati su di una condotta volontaria del debitore. In tal caso, pertanto, non si può avere riguardo, per valutare la c.d. meritevolezza, alla diligenza spiegata dal debitore nell’assumere una obbligazione in rapporto alle proprie condizioni patrimoniali, ma occorre guardare alla obiettiva adeguatezza delle risorse disponibili a pagare i debiti per tasse e tributi [nello specifico, nella relazione particolareggiata allegata al ricorso iniziale il gestore aveva analizzato i redditi annui del debitore in rapporto ai debiti per imposte maturati, concludendo per la obiettiva inadeguatezza dei redditi percepiti, tenuto conto delle esigenze di vita e familiari, a pagare le imposte stesse, ragion per cui il Tribunale ha ritenuto di dover concludere nel senso della assenza di detta condizione ostativa e, quindi, nel senso dell'accoglibilità dell'istanza di esdebitazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-26-aprile-2022-est-ghedini

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27470.pdf

[sul punto,quando il grado di soddisfazione dei creditori possa considerarsi sufficiente a fini esdebitativi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2016 n. 16620https://www.unijuris.it/node/3101 e Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215https://www.unijuris.it/node/1231 e con riferimento a percentuali considerate non significative: Tribunale Roma, 06 dicembre 2011https://www.unijuris.it/node/1290 e Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 08 giugno 2017https://www.unijuris.it/node/3467; in tema di situazione debitoria sottaciuta che pur costituente atto in frode non incide ai fini dell'esdebitazione in quanto non verificatasi nei cinque anni anteriori all'apertura della liquidazione come previsto dall'art. 14 terdecies, secondo comma, lettera b) L 3/2012: Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 febbraio 2021https://www.unijuris.it/node/5600].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: