Corte di Cassazione (1135/2022) – Fallimento e reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato: considerazioni in tema di proponibilità di un appello incidentale. Decisione da assumersi da parte del collegio con decreto motivato.

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Data di riferimento: 
14/01/2022

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 14 gennaio 2022, n. 1135 – Pres. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti, Rel. Alberto Pazzi.

Procedimento di reclamo di cui all'art. 26 L.F. - Impugnazione proposta tempestivamente - Svolgimento secondo il rito camerale - Proponibilità di un appello incidentale – Fondamento e limite temporale.

Procedimento di reclamo di cui all'art. 26 L.F. - Tribunale – Decisione da assumersi  tramite decreto – Necessaria motivazione – Contenuto da considerarsi adeguato.

Il procedimento di cui all'art. 26 L.F., proponibile contro i decreti del giudice delegato con reclamo al tribunale è retto, in relazione a provvedimenti con contenuto decisorio, dal rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. onde, da un lato, non risulta preclusa, in caso di impugnazione presentata tempestivamente, la proponibilità da parte della controparte, per ragioni diverse e contrarie, di un appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale e quindi anche tramite un'impugnazione tardiva, e, dall'altro, risultando quel tipo di procedimento caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, deve escludersi la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dal primo comma dell'art. 343 c.p.c., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l’organizzazione di una tempestiva difesa tecnica da svolgere sia in  sede di udienza camerale sia nel corso del procedimento, e che, pertanto, detto gravame sia proposto  mediante atto scritto formale da depositare, al più tardi, alla prima udienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La motivazione del decreto che decide il reclamo, ove necessaria [come nel caso di specie] ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, L.F., non dev'essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell'ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, comma 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa, ovvero di aver adeguatamente valutato le intere ragioni e non solo una parte di esse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27466.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 07 luglio 2017 n. 16856 https://www.unijuris.it/node/3731].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: