Tribunale di Bergamo – Composizione negoziata: in sede di giudizio per la conferma delle misure protettive l'autorità giudiziaria è tenuta a verificare che il superamento della crisi da parte della ricorrente risulti ragionevolmente possibile.

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Data di riferimento: 
30/03/2022

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 30 marzo 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Elena Gelato, Giudici Bruno Conca e Angela Randazzo.

Composizione negoziata della crisi - Sede di ricorso per la conferma delle misure protettive – Tribunale -  Possibilità del superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’impresa – Riscontro necessario – Fondamento.

Anche in sede di composizione negoziata della crisi, come avviene nel corso di ogni procedimento cautelare, l’autorità giudiziaria competente, investita della decisione circa la conferma o revoca delle misure protettive, deve verificare l’esistenza di ragionevoli possibilità di superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario da parte dell’impresa ricorrente attraverso la prosecuzione dell'attività svolta; lo conferma il fatto che la legge ha previsto che, laddove una simile valutazione comporti considerazioni di carattere tecnico, è possibile che il tribunale si avvalga di un proprio ausiliario. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27458.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: