Tribunale di Roma –Fallimento: il giudice delegato ai sensi dell'art. 108, secondo comma, L.F. può disporre la cancellazione dei vincoli gravanti il bene trasferito anche in caso di vendita non effettuata tramite esecuzione coattiva.
Tribunale di Roma, Sez. XIV Fall., 28 aprile 2022 – Pres. Fabio Miccio, Rel. Claudio Tedeschi, Giud. Barbara Perna.
Fallimento – Liquidazione dell'attivo - Vendita attuata nelle forme contrattuali (subentro nel preliminare) – Giudice delegato – Pronuncia del provvedimento di cancellazione dei vincoli – Ammissibilità – Fondamento – Effetti che ne conseguono – Creditore ipotecario - Insinuazione al passivo in privilegio sul prezzo pagato.
Il provvedimento di cancellazione dei vincoli di cui all’art. 108, secondo comma, L.F. può essere adottato dal giudice delegato, laddove sia decorso inutilmente il termine entro il quale proporre reclamo avverso l'atto presupposto sulla base del quale il trasferimento ha avuto luogo, anche in caso di vendita fallimentare attuata nelle forme contrattuali (subentro nel preliminare) e non tramite esecuzione coattiva; ne consegue che laddove risultino esservi verificati gli indispensabili presupposti, quello del perfezionamento della vendita e dell'avvenuto pagamento del prezzo, risulterà legittima in particolare la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e l'ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato, sull'intero prezzo pagato. Questi infatti, in sede di reclamo avverso il decreto di purgazione del giudice delegato, non può ottenere che il collegio proceda ad una verifica incidentale del provvedimento presupposto e ne valuti la legittimità ed efficacia per decidere della sorte del provvedimento impugnato in via principale stante che quest'ultimo non ha natura di atto meramente esecutivo di quello precedente, attesa la diversità di oggetto e funzione ad ognuno riferibile [nello specifico, il Tribunale ha respinto il reclamo proposto dal creditore ipotecario contro il provvedimento autorizzatorio del giudice delegato di cancellazione dell'ipoteca in quanto non basato sulla carenza dei presupposti necessari per la sua adozione, ma motivato in ragione di profili afferenti all'atto ad esso antecedente che avrebbe dovuto semmai essere autonomamente gravato]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27492.pdf
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27485.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-28-aprile-2022-pres-miccio-est-tedeschi
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, 08 Febbraio 2017, n. 3310 https://www.unijuris.it/node/3221].