Corte d'Appello di Napoli – Fallimento: inefficacia di un pagamento effettuato da una banca mediante consegna di un assegno circolare ad un soggetto dopo che è stato dichiarato fallito.

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Data di riferimento: 
03/10/2017

Corte d'Appello di Napoli, Sez. V (già prima bis) civ., 03 ottobre 2017 – Pres. Rel. Fulvio Dacomo, Cons. Michelangelo M. Petruzziello e Ugo Candia.

Fallimento – Pagamento eseguito da una banca per conto di un suo correntista – Consegna di un assegno circolare al fallito – Inefficacia – Pagamento da ripetersi a favore della curatela.

La consegna  di un assegno circolare da parte di una banca per conto di un suo correntista al soggetto creditore già dichiarato fallito costituisce pagamento inefficace ex art. 44, secondo comma L.F., essendo passato il diritto di credito, dal lato attivo, alla curatela fallimentare ex art. 42 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27505.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: