Tribunale di Lecce – Il provvedimento della Corte d'Appello che in sede di reclamo annulla il decreto di omologa di un concordato preventivo deve considerarsi immediatamente esecutivo nonostante la pendenza del ricorso in Cassazione.

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Data di riferimento: 
02/05/2022

Tribunale Ordinario di Lecce, Sez. Commerciale, 02 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Anna Rita Pasca, Giudici Alessandro Silvestrini e Sergio Memmo.

Concordato preventivo – Omologa – Reclamo – Corte d'Appello – Annullamento dell'omologa – Provvedimento avente efficacia immediatamente esecutiva – Fondamento – Pendenza del ricorso in Cassazione – Irrilevanza.

Il provvedimento della Corte d’Appello che, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 183 L.F., annulla il decreto di omologazione di un concordato preventivo emesso dal Tribunale, anche se impugnato in Cassazione, è immediatamente esecutivo e comporta, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la caducazione del decreto stesso al quale la decisione del Giudice di secondo grado si è sostituita, ciò in quanto la provvisoria esecutività del decreto di omologa del concordato, prevista dall'art. 180, comma 5, L.F., deve intendersi riferita al solo periodo intercorrente tra l'omologa e l'eventuale emissione del provvedimento del Giudice di secondo grado che ad esso si sostituisca. Depone in tal senso il fatto che l'art. 131, dodicesimo comma, L.F., con riferimento al reclamo avverso il decreto di omologa del concordato fallimentare, prevede che il decreto della Corte d'Appello  è pubblicato e notificato alle parti ed è impugnabile con ricorso per cassazione, previsioni difficili da raffigurarsi in concreto laddove dovesse considerarsi la decisione del giudice di appello non esecutiva sino alla decisione da parte della Cassazione e, altresì, anche, la pacifica possibilità, in seguito ad annullamento dell’omologa del concordato da parte della Corte di Appello, di dichiarare (in presenza di istanze) il fallimento, eventualità  che risulterebbe inammissibile ove dovesse ritenersi in regolare esecuzione la procedura di concordato con omologa annullata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27526.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecce-2-maggio-2022-pres-est-pasca

[cfr. in senso contrario: Tribunale di Milano 14 luglio 2008 https://www.unijuris.it/node/120, decisione a mente della quale il decreto di revoca dell'omologa del concordato preventivo emesso dalla Corte d'Appello acquista efficacia e/o esecutività (ovviamente ove confermato) solo al termine del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, restando quindi esecutivo nel frattempo, ex articolo 180 comma 5 L.F., l'annullato provvedimento di omologa del concordato in quanto esplicitamente “provvisoriamente esecutivo” e nello stesso senso Tribunale di Ancona, 14 ottobre 2013 https://www.unijuris.it/node/2109; ugualmente in senso contrario, ma con riferimento al decreto del giudice di secondo grado di annullamento dell'omologa per inammissibilità della proposta di composizione della crisi presentata dal sovraindebitato: Tribunale di Treviso, Sez. I civ., 19 gennaio 2017 https://www.unijuris.it/node/3148]

[il Tribunale a conferma della validità della sua tesi, ossia della  ritenuta provvisoria esecutività del decreto della Corte di Appello, ha sottolineato che la stessa risulta peraltro in linea con le disposizione contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ove si consideri che, per esempio, l'art. 51, comma secondo,  prevede che sul ricorso la Corte di Appello decide con sentenza da pubblicare ed iscrivere al registro delle imprese (punto 12), la cui efficacia esecutiva non è sospesa dalla proposizione di ricorso per Cassazione (punto 14)].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: