Tribunale di Verona – Apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore-subappaltante di opere pubbliche: necessità che i subappaltatori vengano tutelati, ma soddisfatti nel rispetto della par condicio creditorum.

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Data di riferimento: 
18/05/2022

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 18 maggio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Monica Attanasio.

Concordato preventivo – Apertura della procedura nei confronto dell'appaltatore di opere pubbliche – Norme poste a tutela dei subappaltatori – Diritto al pagamento diretto ex art.  105, comma 13, del D.l.gs. n. 50/2016 – Esclusione – Necessario rispetto della par condicio creditorum e delle norme vigenti per le procedure concorsuali.

In caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore-subappaltante di opere pubbliche, non può esservi un pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante per il semplice fatto dell’inadempimento dell’appaltatore ex art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti, o per il ricorrere di altra delle condizioni ivi contemplate, in quanto tale disposizione deve essere necessariamente raccordata con quelle dettate dall’art. 110 dello stesso decreto, che prevede la stipula di  un nuovo contratto con i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, per l'affidamento dell'esecuzione o del  completamento dei lavori, servizi o forniture, nonché con le norme ed i principi vigenti per le procedure concorsuali, tra cui l'art.168 L.F., che prevede il necessario rispetto della par condicio creditorum inibendo l'acquisto da parte di un creditore di diritti di prelazione, e l'art. 182 quinquies, quinto comma, L.F., che con riferimento alla procedura di  concordato preventivo con continuità aziendale prevede che un creditore possa essere anticipatamente e autonomamente soddisfatto solo a seguito di apposita autorizzazione del tribunale laddove le sue prestazioni risultino essenziali per la   prosecuzione dell’attività di impresa e finalizzate al miglior soddisfacimento degli altri creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27520.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-18-maggio-2022-est-attanasio

[con riferimento al fallimento della società appaltante di opere pubbliche (e non al concordato preventivo), ed in relazione alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti ed alla possibilità che il subappaltatore possa, ai sensi del meccanismo delineato dall’art. 118, terzo comma, del D. Lgs. n. 163/2006, essere pagato direttamente in prededuzione ex art. 111, secondo comma, L.F., laddove ciò favorisca gli interessi della massa, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 22 giugno 2017 n. 15479 https://www.unijuris.it/node/3727 e, in senso non conforme, dovendosi tale disposizione ritenersi riferita solo ad un rapporto d'appalto in essere con una società in bonis: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 dicembre 2018 n. 33350 https://www.unijuris.it/node/4629 e Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 02 marzo 2020, n. 5685 https://www.unijuris.it/node/5072].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: