Corte di Cassazione (16853/2022) – Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento per asserita nullità del titolo contrattuale da cui è scaturito il credito azionato: necessario esame di tale eccezione da parte della Corte d'Appello.

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Data di riferimento: 
25/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2022, n. 16853 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Guido Mercolino.

Istanza per la dichiarazione di fallimento – Nullità del titolo dal quale è scaturito il credito azionato – Circostanza rilevante per decidere della legittimazione dell'istante - Eccezione sollevata in sede di reclamo – Corte d'Appello – Necessaria valutazione della sua fondatezza.

Contratti di fideiussione – Intesa restrittiva della concorrenza - Nullità salvo prova di una diversa intenzione delle parti.

In tema di dichiarazione di fallimento, il tribunale fallimentare è chiamato a verificare, in via incidentale e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto dal ricorrente a sostegno della propria istanza ed a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e produzioni del ricorrente, ma anche le eccezioni e i fatti indicati dal convenuto; ne deriva che anche l'eccezione di nullità del titolo contrattuale da cui scaturisce il credito azionato, sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente (Massima Ufficiale) [nello specifico, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della Corte distrettuale perché aveva omesso di prendere in esame l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dalla società poi dichiarata fallita per contrasto con l'art. 2 della legge n. 287 del 1990, sollevata dalla ricorrente in sede di reclamo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

I contratti di fideiussione stipulati a valle d'intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in quanto contrastanti con l'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge n. 287/1990 e con l'art.101del TFUE, devono considerarsi a loro volta nulli, ai sensi degli artt. 2, comma terzo, della medesima legge e dell'art. 1419 cod. civ., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Principio di diritto)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-25-maggio-2022-n-16853-pres-genovese-est-mercolino

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27768.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701; Corte di Cassazione, Sez. VI Civ. - 1, 27 ottobre 2020, n. 23494 https://www.unijuris.it/node/5412 e   Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: