Corte di Cassazione (16532/2022) – Concordato preventivo: il ricorso straordinario per cass. è inammissibile se proposto con riferimento ad una decisione in tema di autorizzazione alla sospensione o scioglimento dei contratti in corso ex art. 169 bis l.f.

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Data di riferimento: 
23/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I  civ., 23 maggio 2022, n. 16532 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo - Richiesta di autorizzazione del debitore alla sospensione o scioglimento dei contratti in corso – Pronuncia del tribunale o del giudice delegato – Proponibilità di ricorso straordinario per cassazione – Esclusione – Fondamento.

È inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione avverso i provvedimenti, emessi ai sensi dell'art. 169 bis L. fall. o in sede di reclamo, sulla richiesta di autorizzazione del debitore alla sospensione o scioglimento dei contratti in corso, costituendo atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti, e potendo la parte pregiudicata dal provvedimento contestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione tramite l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-maggio-2022-n-16532-pres-genovese-est-pazzi

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27581.pdf

[in tema di istanza di sospensione di un contratto di factoring proposta in sede di concordato preventivo, che costituiva nello specifico l'oggetto del ricorso straordinario in cassazione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11524 https://www.unijuris.it/node/5204].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: