Corte di Cassazione (16649/2022) – Concordato preventivo: presupposto oggettivo e soggettivo per il riscontro della commissione di atti in frode. Natura dei decreti del tribunale e della corte d'appello emessi in sede di omologa e di eventuale reclamo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16649 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Concordato preventivo – Commissione di atti in frode – Incidenza sull'esito di quella procedura – Riscontro della sua integrazione - Presupposto oggettivo e soggettivo.

Concordato preventivo – Omologazione – Decreto di rigetto – Natura decisoria ma non definitiva di quel provvedimento – Non assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione – Rimedio viceversa esperibile nei confronti dell'eventuale decreto della corte d'appello.

Concordato preventivo – Omologazione – Ricorso ex art. 183 L.F. – Decreto della corte d'appello – Natura definitiva e decisoria del provvedimento - Rimessione al tribunale per una nuova decisione – Necessità da escludersi.

In tema di concordato preventivo, gli atti di frode rimangono integrati ogni qualvolta semplicemente si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente al patrimonio del debitore, tale da poter alterare la percezione dei creditori. E ove ciò sia - risultandone una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale - il carattere doloso di detta divergenza può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo. (Massima Ufficiale)

Il decreto del tribunale che definisce il giudizio di omologazione del concordato preventivo in senso negativo, senza emettere, cioè, una consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha il carattere del provvedimento decisorio ma non quello della definitività in quanto è reclamabile ai sensi dell'art. 183, primo comma, legge fall., onde non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., rimedio invece esperibile nei confronti del provvedimento della corte d'appello, conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La natura definitiva e decisoria del provvedimento, in particolare negativo, conclusivo del ricorso ex art. 183 L.F. implica che mediante tale decreto la corte d’appello abbia a stabilire essa stessa la sorte dell’omologazione, senza alcuna necessità di rimettere il giudizio al tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-maggio-2022-n-16649-pres-cristiano-est-terrusi

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25458  https://www.unijuris.it/node/5103 e Cassazione civile, Sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30537 https://www.unijuris.it/node/4579; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073 https://www.unijuris.it/node/3132].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: