Corte di Cassazione (17384/2022) – Domanda di indennizzo ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare: decorrenza del termine per la proposizione del reclamo in caso di provvedimento di chiusura non comunicato.

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Data di riferimento: 
30/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 30 maggio 2022, n. 17384 – Pres. Felice Manna, Rel. Cesare Trapuzzano.

Fallimento – Chiusura della procedura – Mancata comunicazione – Reclamo – Termine entro il quale va proposto – Decorrenza - Fondamento.

In tema di domanda di indennizzo ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare (nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte con D. Lgs. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 279/2010), al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, per la proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato, occorre considerare la data di apertura della procedura fallimentare – che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata – e non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, che non costituisce procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma solo un procedimento endo-fallimentare cui si applica la disciplina transitoria. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-30-maggio-2022-n-17384-pres-manna-est-trapuzzano

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27756.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -2, 21 marzo 2019, n. 8088 https://www.unijuris.it/node/4992].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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