Tribunale di Mantova – Composizione negoziata della crisi: considerazioni in tema di legittimazione dei creditori alla partecipazione all'udienza per la conferma delle misure protettive e di conferimento della procura ai rispettivi legali.

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Data di riferimento: 
01/06/2022

Tribunale di Mantova, 01 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice Andrea Gibelli.

Composizione negoziata della crisi – Udienza per la conferma delle misure protettive – Massa indifferenziata dei creditori – Legittimazione alla partecipazione – Esclusione.

Composizione negoziata della crisi – Procedimento per la conferma delle misure protettive – Udienza fissata dal tribunale - Legale di un creditore – Legittimazione alla partecipazione al giudizio - Invalidità della procura precedentemente conferitagli per proporre istanza di fallimento – Fondamento.

Composizione negoziata della crisi - Istanza di conferma o modifica delle misure protettive - Divieto di pronunciare istanza di fallimento - Effetto ex lege  - Non necessità di una pronuncia in tal senso da parte del giudice.

Con riferimento al procedimento di composizione negoziata della crisi va condiviso l’orientamento secondo cui la legittimazione passiva a partecipare all'udienza per la conferma delle misure protettive come fissata dal Giudice delegato non può riconoscersi alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che, tuttavia, non abbiano ancora avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli, con la notifica di un atto di precetto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che il giudizio per la conferma delle misure protettive non costituisce giudizio necessario per la soddisfazione di crediti e diritti, ma trattasi di una fase (o incidente) giurisdizionale che si innesta nell’ambito di trattative per la soluzione negoziata della crisi che ben possono concludersi senza intervento del tribunale, si deve ritenere che la procura precedentemente conferita da un creditore ad un legale volta a proporre istanza di fallimento nei confronti dell'imprenditore, poi ricorrente nel procedimento ex art. 7 del DL n. 118/21, in cui si sia fatto genericamente riferimento a “ogni azione legale che possa essere necessaria per la soddisfazione di propri crediti e diritti” non può ritenersi validamente conferita anche per partecipare al giudizio volto alla conferma di dette misure. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l’applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge (art. 6, quarto comma, D.L. 118/2021) che non presuppone né richiede la conferma o la modifica della misura da parte del Giudice.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-mantova-1-giugno-2022-est-gibelli

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27683.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6034].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: