Tribunale di Matera – Presupposto perché il compenso spettante al revisore legale dei bilanci di una società che abbia proposto domanda di concordato possa essergli riconosciuto in prededuzione nel successivo fallimento di quella.

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Data di riferimento: 
01/06/2022

Tribunale di Matera, Sez. Civile, 01 giugno 2022 – Pres. Rel. Gius adeppe Disabato, Giudici Valeria La Battaglia Valeria e Antonia Quartarella.

Consecuzione tra procedure - Concordato preventivo sfociato nel fallimento – Revisore legale dei bilanci - Attività svolta a favore della società concordataria – Compenso spettantegli – Ammissione al passivo in prededuzione – Presupposti necessari.

La prestazione svolta dal revisione legale dei bilanci a favore di una società, che abbia depositato inutilmente una domanda di concordato preventivo in quanto nel prosieguo dichiarata fallita, non da diritto a questi di vedersi riconoscere ex art. 111, secondo comma, L.F. in sede di insinuazione al passivo il compenso spettantegli in prededuzione se la prestazione svolta non sia consistita in una attività che, con giudizio da condursi ex ante, possa qualificarsi come strumentale all’accesso alla procedura minore, allo svolgimento della stessa, ovvero al miglior soddisfacimento degli interessi della massa nel successivo fallimento o alla prosecuzione dell’attività d’impresa; ciò in quanto in mancanza di un tale presupposto l'attività svolta deve considerarsi come normalmente prestata in adempimento di un incarico di quel tipo, da ricompencarsi mediante ammissione al passivo in chirografo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27669.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: