Corte di Cassazione - Impugnazione di sentenza di fallimento e termine per la costituzione del curatore.

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Data di riferimento: 
05/06/2009

Reclamo art. 18

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 5 giugno 2009, n. 12986 - Pres. Proto - Rel. Nappi.

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Reclamo - Giudizio avanti alla corte d'appello ex art. 18 legge fall. - Costituzione della parte resistente - Termine - Perentorietà - Sussistenza - Omesso rispetto - Conseguenze - Diritto di intervenire nel procedimento - Configurabilità - Limiti.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall'art. 18 legge fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte (nella specie, la resistente curatela fallimentare) è perentorio, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]