Tribunale di Padova – Composizione negoziata della crisi: verifiche che il tribunale è chiamato a compiere, seppur in modo sommario, in sede di esame del ricorso per la conferma delle misure protettive.

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Data di riferimento: 
03/06/2022

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 03 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice Designato Micol Sabino.

Composizione negoziata della crisi – Imprenditore – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Presentazione – Tribunale – Verifica seppur sommaria che è tenuto a compiere.

Pur con i limiti della cognizione sommaria che connota la fase della conferma delle misure protettive del patrimonio, come richiesta dall'imprenditore nell'ambito del procedimento stragiudiziale avviato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 118/2021, si deve ritenere che il Tribunale, adito con il ricorso ex art.7, sia tenuto a verificare il percorso per accedere alla composizione negoziata della crisi, in particolare che tali misure risultino funzionali allo svolgimento delle trattative con i creditori e che non arrechino agli stessi pregiudizi sproporzionati, nonché che l'esperto abbia confermato la ricorrenza di uno stato di squilibrio economico-finaziario, comunque almeno parzialmente risanabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27720.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib%20Padova%203%20giugno%202022.pdf 

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-padova-3-giugno-2022-est-sabino

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]