Corte di Cassazione - Appello della sentenza di fallimento e partecipazione del pubblico ministero.

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Data di riferimento: 
04/09/2009

Reclamo art. 18

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 4 settembre 2009, n. 19214 - Pres. Proto - Rel. Piccininni.

Fallimento - Sentenza dichiarativa di fallimento - Appello - Notificazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale - Necessità - Costituzione in giudizio - Legittimazione del P.G. - Sussistenza - Conseguenze - Costituzione in appello del procuratore della Repubblica - Nullità della sentenza di appello - Esclusione - Nullità della costituzione del P.M. - Configurabilità - Legittimazione dell'appellante a far valere il vizio - Esclusione.

L'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificato al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al quale spetta la legittimazione all'impugnazione, in qualità di ufficio del P.M. funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, mentre l'esercizio delle funzioni di P.M. nel giudizio di appello spetta al P.G., ai sensi dell'art. 70 del r.d. n. 12 del 1941. Peraltro, la costituzione in appello del procuratore della Repubblica, in luogo del P.G., non determina la nullità della sentenza di secondo grado, ma soltanto la nullità della costituzione del P.M., della quale può dolersi esclusivamente il soggetto che avrebbe dovuto presenziare al giudizio, con la conseguente carenza di interesse dell'appellante a far valere il predetto vizio. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]