Corte d'Appello di Venezia – Presupposto perché una associazione senza scopo di lucro che svolga un attività di carattere oggettivamente economico per sostenere i propri costi possa essere dichiarata fallita.

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Data di riferimento: 
15/07/2022

Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 15 luglio 2020 – Pres. Domenico Taglialatela, Cons. Rel. Cinzia Balletti, Cons. Federico Bressan.

Discrimen tra attività commerciale e non commerciale - Associazione senza scopo di lucro – Svolgimento di attività di carattere oggettivamente economico imprenditoriale – Finalità di coprire i propri costi istituzionali – Assoggettabilità a fallimento – Prevalenza della attività commerciale rispetto a quella tipicamente associativa – Presupposto necessario.

Il discrimen tra attività commerciale e non commerciale non va ricercato nello scopo più o meno di lucro perseguito dall’ente nello svolgimento delle singole attività, visto che, comunque, anche una associazione senza scopo di lucro deve reperire risorse per sostenere economicamente i propri fini istituzionali; pertanto, il semplice fatto che un’attività di carattere oggettivamente economico imprenditoriale venga svolta solamente per coprire i costi necessari per perseguire i fini istituzionali, così come individuati nello statuto associativo, e non per trarne un profitto (c.d. lucro oggettivo) non muta in alcun modo il carattere commerciale dell’attività medesima e non giustifica l’esenzione dal fallimento. Ai fini della attribuzione ad una associazione riconosciuta della qualità di imprenditore commerciale, con conseguente suo assoggettamento al fallimento, è però necessario che l’attività di natura commerciale, anche se svolta per finalità istituzionali, sia prevalente rispetto a quella tipicamente associativa e perciò priva di natura commerciale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-venezia-15-luglio-2020-pres-taglialatela-rel-balletti

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27751.pdf

[in tema di possibile economicità dell'attività esercitata da una società cooperativa e da una fondazione, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25478 https://www.unijuris.it/node/4961 e Appello Venezia 20 luglio 2015 https://www.unijuris.it/node/2934].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: