Corte di Cassazione (19887/2022) – Presupposti richiesti per la configurazione nei confronti dell'amministratore della società poi fallita di ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta, viceversa, “riparata”.

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Data di riferimento: 
20/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I penale, 20 maggio 2022, n. 19887 – Pres. Renato Giuseppe Bricchetti. Rel. Giorgio Poscia.

Beni di appartenenza della società poi fallita - Distrazione da parte dell'amministratore – Ipotesi di consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Presupposti perché possa considerarsi “riparata” - Conseguente non configurazione di quell'ipotesi delittuosa.

Distrazione di beni della società - Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Consumazione - Presupposti richiesti perché possa essere considerato come “riparato” - Necessaria restituzione ante fallimento degli stessi beni sottratti – Esclusione – Reintegrazione anche in altro modo con la stessa tempistica del patrimonio societario – Condizione sufficiente.

Distrazione di beni della società – Comportamento risalente a un momento distante dalla dichiarazione di fallimento – Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - Presupposto perché possa ritenersi ugualmente configurato - Fondamento.

Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Ricorrenza dell'elemento soggettivo – Oggetto del dolo - Previsione della causazione del dissesto – Presupposto non richiesto – Consapevolezza di un uso distorto dei beni societari – Presupposto sufficiente.

La bancarotta si configura come “riparata”, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, sicché l’attività di segno contrario che annulli la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della configurabilità della “bancarotta riparata” non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto [nello specifico, fungibile trattandosi di denaro] ma un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio della società prima della dichiarazione di fallimento, attività che può anche consistere in una rinuncia a crediti certi, liquidi ed esigibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In una prospettiva del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale reato di pericolo concreto, gli atti di distrazione pur risalenti nel tempo rispetto alla dichiarazione di fallimento, si deve ritenere che rilevino ai fini della consumazione di quella ipotesi reato allorché la sottrazione di ricchezza si sia ripercossa nel tempo direttamente sull'impoverimento dell'asse patrimoniale, con diretto danno per la massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto all'elemento soggettivo richiesto quale presupposto per la ricorrenza di un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'oggetto del dolo non include la prospettiva del dissesto, essendo limitato alla consapevolezza di dare ai beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzia per i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%2019887.pdf

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