Tribunale di Roma – Consecuzione tra concordato preventivo e amministrazione straordinaria: pagamento eseguito a favore di un legale dal debitore in periodo sospetto e, senza autorizzazione, nel corso della procedura minore.

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Data di riferimento: 
16/06/2022

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 16 giugno 2022 – Giud. Fabio Miccio

Amministrazione straordinaria – Consecuzione procedure - Concordato preventivo – Debitore – Atti di straordinaria amministrazione posti in essere in corso di procedura – Presupposti perché non siano considerati tali – Validità ed efficacia – Riconoscibilità anche se non autorizzati.

Amministrazione straordinaria – Continuità rispetto ad una procedura di concordato preventivo – Prestazione professionale dell’avvocato - Pagamento eseguito dal debitore in periodo sospetto – Conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens - Revocabilità ex art. 67, comma secondo, L.F. – Possibile applicazione dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lettera f) L. F. - Esclusione – Fondamento.

Le circostanze. rappresentate dal fatto che, ai sensi dell’art. 169 bis L. F., a differenza di quanto avviene nel fallimento ex art. 72 L. F., non si verifichi in sede di concordato preventivo l’automatico scioglimento dei rapporti giuridici pendenti, e che l’imprenditore in quell'ambito conservi l’amministrazione dei suoi beni e dell’azienda, consentono di dedurre che gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria, per non essere dichiarati inefficaci rispetto ai creditori, l'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 167, secondo comma, L.F. sono soltanto quelli sorti nel corso della procedura, e non anche i contratti ed i rapporti giuridici pendenti, ragion per cui deve considerarsi valido ed efficace il pagamento eseguito dal proponente in corso di procedura se riferito ad un rapporto già in essere al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, in ogni caso comunque non qualificabile come atto di straordinaria amministrazione se strumentale alla realizzazione di un interesse patrimoniale dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’ipotesi di esclusione da revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lettera f) L. Fall., dei ”pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” non può intendersi riferita anche a tutta la gamma dei liberi professionisti che abbiano ricevuto incarichi, anche ripetuti, dall'imprenditore poi fallito, ben diversa essendo la ratio della tutela del lavoratore subordinato o parasubordinato rispetto alla fattispecie del libero professionista. [nello specifico, il Tribunale ha deciso nel senso della revocabilità ex art. 67, secondo comma, L. Fall. del pagamento eseguito dalla società, poi riconosciuta insolvente e ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria, a favore del professionista che l'aveva assistita nel corso di un procedimento penale svoltosi in periodo sospetto, ossia nel semestre antecedente la presentazione del ricorso per l’ammissione alla precedente procedura di concordato preventivo, essendovi, ex art 67 bis, secondo comma, L. Fall., continuità tra le due procedure ed essendo provato che quel legale era a conoscenza dello stato economico della sua assistita al momento del conferimento dell'incarico]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27733.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale Prato, 14 giugno 2012https://www.unijuris.it/node/1559].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: