Corte di Cassazione (21475/2022) – Fallimento: considerazioni in tema di bancarotta fraudolenta documentale ed, in particolare, di concorso nel reato da parte di soggetto extraneus (tecnico informatico).

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Data di riferimento: 
01/06/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 giugno 2022, n. 21475 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Matilde Brancaccio.

Fallimento – Avvenuta soppressione o distruzione della documentazione contabile – Ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale - Reato di pericolo – Presupposti – Messa a repentaglio delleragioni dei creditori – Intervenuto fallimento.

Delitto di bancarotta fraudolenta documentale – Interesse tutelato – Possibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito – Organi fallimentari - Non necessità a tal fine del ricorso ad una particolare diligenza.

Delitto di bancarotta fraudolenta documentale - Reato commesso dall'amministratore della fallita – Tecnico informatico – Possibilità del concorso nel reato quale extraneus – Presupposto oggettivo e soggettivo.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale per soppressione o distruzione della documentazione contabile configura una fattispecie di pericolo, ove quest'ultimo è rappresentato dalla possibile sottrazione della massa fallimentare alle ragioni creditorie attraverso il comportamento doloso, tanto che si prescinde anche dalla circostanza che la condotta abbia prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Concorre in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il tecnico informatico che, consapevole dei propositi illeciti dell'amministratore di una società in dissesto, lo aiuti a eliminare dalle banche dati file contenenti documentazione contabile, così da impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare – con tale condotta - pregiudizio ai creditori sociali. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-1-giugno-2022-n-21475-pres-sabeone-est-brancaccio

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27783.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: