Corte di Cassazione (22275/2022) – Reati di bancarotta unificati dal vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 219, comma 2, n.1 L.F. e dichiarazione dell’intervenuta prescrizione di uno di essi.

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Data di riferimento: 
11/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 11 maggio 2022, n. 22275 – Pres. Stefano Palla, Rel. Rossella Catena.

Reati di bancarotta continuati – Unificazione degli stessi ex art. 219, secondo comma, n. 1 L.F. - Riscontrata prescrizione di uno dei reati - Pena inflitta da considerarsi in discussione - Sorte processuale da considerarsi comune.

Nel caso di impugnazione di una sentenza di condanna relativa a più reati di bancarotta unificati dal vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1 L. fall., l'intervenuta prescrizione di  uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili, sempre che siano ammissibili in relazione ad altri, in quanto il vincolo della continuazione attribuisce ai reati una sorte processuale comune, per cui ciascun capo non può ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-pen-11-maggio-2022-n-22275-pres-palla-est-catena

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27902.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: