Corte di Cassazione (23522/2022) – Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante previsto dall' art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 non è compatibile con la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore.

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Data di riferimento: 
27/07/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2022, n. 23522 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paola Vella.

Fallimento dell'appaltatore di opere pubblica – Scioglimento del sottostante contratto e del patto configurante un mandato in rem propriam – Pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante – Inammissibilità – Fondamento.

Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza ipso iure, ai sensi degli art. 81 L. fall. e art. 140, comma 1, del summenzionato decreto, lo scioglimento del contratto, fattispecie idonea a travolgere anche l'eventuale patto successivo e accessorio mirato a rimodulare il programma negoziale, ancorché il patto in parola configuri un mandato in rem propriam. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-luglio-2022-n-23522-pres-scaldaferri-est-vella

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27862.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16708 https://www.unijuris.it/node/5364 e Corte di Cassazione, Sez. VI Prima Civile, 10 settembre 2021, n. 24472 https://www.unijuris.it/node/5887].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: