Tribunale di Palermo – Composizione negoziata: non spetta al tribunale ma a coloro che sono coinvolti nelle trattative acconsentire alla proroga della durata della nomina dell'esperto.

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Data di riferimento: 
27/07/2022

Tribunale di Palermo, Sez. IV civ. e Proc. Concorsuali, 27 luglio 2022 (data della pronuncia) – Pre. Giovanni D'Antoni.

Composizione negoziata –  Imprenditore proponente – Richiesta al Tribunale di presa atto della proroga dell'incarico dell'esperto – Pronuncia di non luogo a provvedere – Fondamento - Valutazione rimessa esclusivamente alle parti coinvolte nelle trattative.

In tema di composizione negoziata della crisi, va dichiarato il non luogo a provvedere con riferimento alla domanda proposta al Tribunale con la quale si è richiesto che lo stesso prenda atto della possibilità della proroga dell’incarico dell’esperto,  non essendo previsto un provvedimento di mero accertamento né versandosi in ipotesi soggetta ad autorizzazione ed in quanto, salvo siano presentate dal ricorrente istanze ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.L. n. 118/2021,  l’unica condizione richiesta dal Legislatore per la prosecuzione delle trattative è costituita dal consenso di tutti coloro che vi  stanno partecipando. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-27-luglio-2022-est-d-antoni

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27922.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: