Corte di Cassazione (25838/2022) – Il dipendente non va ammesso al passivo del datore fallito per le quote di TFR maturate durante la CIGD.

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Data di riferimento: 
01/09/2022

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 01 settembre 2022, n. 25838 – Pres. Lucia Esposito, Rel. Adriano Piergiovanni Patti.

Fallimento di datore di lavoro – Dipendente – Quote di TFR maturate nel periodo di corresponsione della CIGD – Diritto all'ammissione al passivo – Esclusione – Quote maturate anteriormente – Datore di lavoro - Mancato versamento al Fondo di tesoreria – Possibile ammissione al passivo.

Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-lav-1-settembre-2022-n-25838-pres-esposito-est-patti

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27947.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: