Tribunale di Verona – Composizione negoziata: laddove sussistano concrete possibilità di cessione dell'azienda del debitore, le misure protettive possono essere confermate anche se le trattative con i creditori non siano ancora iniziate.

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Data di riferimento: 
04/10/2022

Tribunale di Verona, Sez. II, 04 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Silvia Rizzuto:

Composizione negoziata – Previsione di cessione dell'azienda – Potenziale acquirente già individuato - Prospettiva di un pagamento a stralcio dei creditori – Trattative non ancora iniziate – Misure protettive – Conferma ciò nonostante possibile.

Nell’ipotesi in cui nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi di impresa sia prevìsta, al fine di poter addivenire, definitane le posizioni, ad un pagamento a stralcio dei creditori, la cessazione dell'azienda del debitore a soggetto interessato che si sia dichiarato sostanzialmente interessato a concludere ad un prezzo già ipotizzato una trattativa, formalizzando in tempi ravvicinati un' esplicita offerta in tal senso,  non osta alla conferma delle misure protettive ex art. 7, D.L. n. 118/2021 la circostanza per cui le trattative con i creditori non siano ancora iniziate, qualora l’esperto nominato abbia subordinato l’inizio delle medesime alla  effettiva definizione del prezzo di potenziale acquisto dell’azienda e del contributo che l’imprenditore potrà fornire, in modo tale da avere contezza circa l’effettiva percentuale che potrà essere offerta ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Verona_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza