Tribunale di Siracusa – L'imprenditore già insolvente al momento della richiesta di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 6 del D.L.118/2021 non può avere accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi.

Tribunale di Siracusa, Sez. I civ. - Settore Proc. Concorsuali, 14 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Veronica Milone, Rel. Federica Maida, Giud. Maddalena Vetta.
Composizione negoziata - Istanza di conferma delle misure protettive – Tribunale – Condizioni che giustificano l'accesso a quella procedura – Sussistenza - Verifica necessaria – Precedente richiesta di nomina dell'esperto - Imprese già decotte in quel momento – Stato d'insolvenza anche se non ancora accertato – Riscontro – Condizione comportante preclusione – Fondamento - Revoca delle misure protettive – Inammissibilità per l'effetto -anche del ricorso alla procedura di concordato semplificato
Composizione negoziata - Imprenditore insolvente già al momento della nomina dell'esperto - Istanza di conferma delle misure protettive – Rigetto – Inammissibilità dell'accesso a quella procedura - Indici normativi che la giustificano.
Composizione negoziata – Accesso a quella procedura – Ratio legis che giustifica la necessità di particolari presupposti – Emersione anticipata della crisi – Allerta precoce – Finalità.
Composizione negoziata – Debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie - Misure premiali previste a favore di chiede l'accesso a quella procedura - Incentivo a farvi precocemente ricorso.
Il Tribunale, tutte le volte in cui è chiamato a confermare le misure protettive di cui all’art. 6 D.L. 118/2021 (ora 18 CCII), si deve ritenere non possa prescindere da una previa delibazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di accesso alla composizione negoziata, vale a dire dal verificare che, ex art. 2, comma 1, di detto decreto (ora trasfuso nell’art. 12 CCII), l'imprenditore commerciale e agricolo si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza”; pertanto deve dedursi, già alla stregua del tenore letterale di quella disposizione, che debba considerare precluso l’accesso alla composizione negoziata e, per l’effetto anche al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, a quelle imprese che siano ampiamente decotte già al momento della richiesta di nomina dell’esperto, ossia che si trovino già da allora in uno stato d'insolvenza, anche se non ancora accertata. Depongono nel senso prospettato, tutta una serie ulteriore di indici normativi, sia a livello legislativo che regolamentare, e la ratio medesima dell’intervento normativo che ha introdotto quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Possono considerarsi indici normativi che depongono nel senso che risulta precluso l'accesso alla composizione negoziata all'imprenditore che risulti insolvente già al momento della nomina dell'esperto: il disposto dell'art. 9 D.L. 118/2021 (ora trasfuso nell’art. 21 CCII), che prevede che l’emersione di uno stato di insolvenza nel corso delle trattative non necessariamente ne impedisca l’avanzamento se esistono, si precisa, concrete prospettive di risanamento, e quello della Sezione III, par. 2.4, del Decreto Ministeriale 28 settembre 2021, adottato ai sensi dell’art. 3 D.L. citato., ora richiamato dall’art. 13, comma 2, CCII, alla luce del quale laddove l’insolvenza venga riscontrata dall’esperto nel corso delle trattative essa non è ostativa alla composizione negoziata, risultando invece preclusiva ove già sussistente e rilevabile dall’imprenditore al momento della istanza di nomina dell’esperto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto alla ratio legis che conferma la prospettata ricostruzione del presupposto di accesso alla composizione negoziata, vale a dire quello dell'insussistenza di uno stato di insolvenza sin dalla fase iniziale, essa va ravvisata nel fatto che il nuovo strumento introdotto dal legislatore col D.l. 118/2021 appare chiaramente volto ad incentivare l’emersione anticipata della crisi, intercettando quelle situazioni di difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale (situazioni di pre-crisi) che ne costituiscono le prime avvisaglie. La logica dell’allerta precoce, quale strumento privilegiato voluto dal legislatore, in conformità alla direttiva europea (Direttiva 2019/1023/UE) ed in ragione delle favorevoli ricadute sociali ed economiche che grazie ad essa è possibile ottenere, è resa poi evidente dagli incentivi all’utilizzo della composizione negoziata in termini sia di flessibilità, sia di costi contenuti, dagli obblighi di segnalazione all’organo amministrativo da parte dei sindaci e dei creditori pubblici qualificati ed, in generale, da tutto l’impianto di quello strumento, finalizzato alla conservazione della continuità d’impresa in via diretta o indiretta (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Anche le misure premiali previste dall’art. 14 D.L. n. 118/2021 (ora art. 25-bis CCII) e dall'art. 18 di quel decreto (ora 25 sexies CCII) si conformano alla logica degli incentivi sottesa all’obiettivo del legislatore europeo di “incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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