Corte di Cassazione (24123/2022) – Legittimazione del liquidatore pur se dimissionario a proporre istanza di fallimento e valutazione del giudice. Possibilità che in sede di reclamo l'accertamento dell'insolvenza si basi su fatti diversi purché anteriori.

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Data di riferimento: 
03/08/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2022, n. 24123 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paolo Catallozzi.

Società di capitali in liquidazione – Liquidatore dimissionario – Istanza di fallimento in proprio – Proponibilità – Fondamento.

Società in liquidazione - Istanza di fallimento – Accertamento dello stato d'insolvenza – Valutazione da compiersi da parte del giudice – Criterio valido.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Stato di insolvenza – Verifica della sussistenza – Riscontro risultante da fatti diversi – Ammissibilità – Anteriorità di quelli rispetto alla pronuncia originaria– Presupposto necessario.

Al liquidatore di società di capitali, in quanto investito ex art. 2489, comma 1, c.c. del potere di compiere ogni atto utile ai relativi fini, spetta la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 l.fall., senza che rilevino in senso contrario le sue eventuali dimissioni dalla carica, trovando applicazione l'istituto della "prorogatio" dei poteri, previsto con riferimento alla carica di amministratore per le società di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e la società per azioni (art. 2385 c.c.), ma espressione di un principio generale anche in assenza di specifiche disposizioni. (Massima Ufficiale)

Quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori. (Pierlugi Ferrini- Riproduzione riservata)

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28000.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-agosto-2022-n-24123-pres-ferro-est-catallozzi

[con riferimento alla prima massima, in tema di legittimazione diretta  del liquidatore di società di capitali posta in liquidazione a proporre, senza che sia necessaria una delibera della maggioranza dei soci, istanza di fallimento in proprio, ex art. 6, legge fall., cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 2019, n. 10523 https://www.unijuris.it/node/4678; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2020, n. 28193 https://www.unijuris.it/node/5448; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25167 https://www.unijuris.it/node/3746 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottos. 1, 05 novembre 2020, n. 24660  https://www.unijuris.it/node/5469].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: