Corte di Cassazione (29793/2022) – Esecuzione del concordato e reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che dispone la cancellazione del pignoramento trascritto prima del fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/10/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 ottobre 2022, n. 29793 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Zuliani.

Concordato fallimentare - Esecuzione da parte dell'assuntore – Tribunale – Accertamento - Beni del fallito conseguentemente a quello trasferiti - Decreto di cancellazione di un pignoramento ai sensi dell'art. 136 L.F. – Creditore che aveva proceduto alla trascrizione di quel vincolo - Reclamo exart. 26 L. F. - Proposizione - Rigetto per mancanza di interesse ad agire – Obbligatorietà del concordato per i creditori – Fondamento.

Qualora sia accertata l’avvenuta esecuzione del concordato fallimentare omologato, il decreto del giudice delegato che disponga la cancellazione del pignoramento trascritto prima della dichiarazione di fallimento non è reclamabile, ai sensi dell’art. 26 L. fall., da parte del creditore che ha proceduto alla trascrizione del predetto vincolo, mancando in capo a costui l’interesse ad agire, stante l’obbligatorietà del concordato, ex art. 135 l. fall., per tutti i creditori anteriori all’apertura del concorso. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-ottobre-2022-n-29793-pres-cristiano-est-zuliani

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28144.pdf

[nello specifico, con riferimento al richiamo fatto dal ricorrente ad un precedente della Cassazione, peraltro emesso in un caso in cui era stata ordinata la cancellazione, non di un pignoramento, ma di un’ipoteca (cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 novembre 2019, n. 30454 https://www.unijuris.it/node/5225), che avrebbe dovuto, secondo lui, avallare la proposizione da parte sua del reclamo ex art. 26 L.F., la Corte ne ha respinto il ricorso in quanto si era limitato a contestare l'avvenuta cancellazione da parte del tribunale, una volta che aveva verificato l'adempimento degli obblighi che il soggetto proponente un concordato fallimentare si era assunto, dei gravami iscritti e trascritti a favore dei creditori, tra cui anche di un pignoramento da lui trascritto, ma nulla aveva aggiunto per contestare la decisione del Tribunale che ne aveva respinto il reclamo essenzialmente perché lo aveva giudicato privo di un interesse ad agire].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: