Corte di Cassazione (26806/2022) – All'esito di un concordato fallimentare è ammissibile la proposizione di un'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore tornato in bonis anche per crediti sorti anteriormente al concordato.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 12 settembre 2022, n. 26806 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Stefano Giaime Guzzi.
Concordato fallimentare – Conclusione della procedura – Creditore anteriore non insinuatosi al passivo – Proposizione di un'azione esecutiva individuale – Ammissibilità – Fondamento - Necessità della precedente insinuazione – Esclusione.
Nei confronti del debitore tornato "in bonis" all'esito di un concordato fallimentare è ammissibile la proposizione di un'azione esecutiva individuale anche per crediti sorti anteriormente al concordato medesimo, senza che sia necessaria la pregressa insinuazione al passivo, in quanto il divieto delle suddette azioni, di cui all'art. 51 l.fall., e l'obbligo di insinuazione al passivo ex art. 52 l.fall., sono volti unicamente a realizzare il concorso dei creditori e non comportano, quindi, che la mancata partecipazione a tale concorso determini l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia munito nei confronti del fallito. (Massima Ufficiale)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28205.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 20 giugno 2011 n. 13447 https://www.unijuris.it/node/1498].