Tribunale di Lecce – Cram-down fiscale di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti: valutazione che il giudice è chiamato a compiere per decidere della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

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Data di riferimento: 
17/10/2022

Tribunale di Lecce, Sez. III civ., 17 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Anna Rita Pasca, Rel. Giancarlo Maggiore, Giud. Paolo Moroni.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Estensione della verifica che il giudice è chiamato a compiere – Riscontro della regolarità non solo formale ma anche sostanziale - Fondamento.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Cram-down fiscale – Requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Valutazione che il tribunale a chiamato a compiere – Risultati concretamente ottenibili in sede fallimentare . Necessaria considerazione in concreto e non in astratto.

In sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale. La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, infatti, quali atti di autonomia privata, non può far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell’insolvenza e in particolare al principio della par condicio creditorum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce delle novità legislative introdotte dal D.L. 125/2020,convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 15, e dall'art. 20, comma 1, lettera a), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, con riferimento al disposto del quarto comma dell'art. 182 bis, quarto comma,L.F. e stante la lettera ampia della legge, che parla genericamente di maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non pare irragionevole ritenere che, ai fini della valutazione che il tribunale è chiamato a svolgere relativamente a tale presupposto con riferimento ad una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti al fine di addivenire all'omologazione forzata della stessa, avendo già verificato che l'adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali risultava decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma di detto articolo, occorra che da parte dello stesso tribunale si considerino i risultati ragionevolmente ottenibili, in concreto e non in astratto, in sede di  liquidazione fallimentare dal creditore pubblico che dovesse subire il cram down, ciò al fine di non comprimerne i diritti [nello specifico, il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto volto all'omologa di un accordo di ristrutturazione in quanto ha ritenuto l’alternativa liquidatoria più conveniente per i creditori pubblici per avere il proponente sottostimato, sulla base di una perizia di parte, il valore, come poi quantificato da un CTU appositamente a tal fine nominato, dei suoi immobili ed anche in virtù della mancata considerazione, nell’attestazione del professionista che ha accompagnato la di lui richiesta, delle azioni revocatorie, di responsabilità e di recupero crediti   proponibili in sede fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecce-17-ottobre-2022-pres-pasca-est-maggiore

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28239.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Ancona, 12 novembre 2008 https://www.unijuris.it/node/218 e Tribunale di Asti, 25 giugno 2014 https://www.unijuris.it/node/2335].   

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: