Tribunale di Bologna – Anche l'imprenditore insolvente può accedere alla procedura di composizione negoziata laddove tale stato risulti reversibile mediante interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità.

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Data di riferimento: 
08/11/2022

Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, 08 novembre 2022 – Giud. Maurizio Atzori.

Composizione negoziata della crisi – Accesso alla procedura da parte di un soggetto già in stato di insolvenza – Ammissibilità – Fondamento – Condizione necessaria.

In considerazione: 1) della scelta del legislatore di non prevedere alcun filtro di ammissibilità all'accesso al percorso di composizione negoziata; 2) della previsione secondo la quale la commissione di cui all'art. 13 CCII si debba limitare sempre e comunque a nominare l'esperto di cui all'art. 12; 3) del fatto che  le misure protettive ex art. 18 CCII scattino automaticamente dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della istanza di applicazione delle stesse e dell'accettazione dell'esperto; 4) della sterilizzazione da parte dell'art. 12, ultimo comma, prima parte, CCII in sede di composizione negoziata del potere di iniziativa riconosciuta al Pubblico Ministero dall'art. 38 CCII e 5) del fatto che non appare condivisibile che la previsione di cui al primo comma dell'art. 21 CCII, secondo il quale “quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e' insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori” si applichi solo alle insolvenze sopravvenute, si deve ritenere che non sia condivisibile la tesi secondo la quale l’accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa sia precluso alle imprese già insolventi e che l’istituto sia dunque applicabile ai sensi dell'art. 21 CCII alle sole insolvenze sopravvenute nel corso di detta procedura, e che, viceversa, tale accesso risulti consentito anche all'imprenditore che risulti sin dall'inizio insolvente sempreché, ovviamente, anche in quel caso, tale condizione risulti comunque coerente alle finalità recuperatorie dell’istituto e quindi reversibile mediante interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità. Depone  in tal senso anche il fatto che il test di autodiagnosi, su cui il legislatore ha tanto puntato, quale passo iniziale per accedere al percorso di composizione negoziata della crisi, non pare richiedere che l'imprenditore mostri una fiches di ingresso che rappresenti l'inesistenza di uno stato di insolvenza, che, anzi,  l'attribuzione dei punteggi e la relativa indicazione delle attività da intraprendere ai fini della reversibilità dello squilibrio appaiono prevedere anche situazioni gravissime, affrontabili solo attraverso l'abbandono, mediante cessione o aggregazioni, dell’attività da parte dell'imprenditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28237.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-8-novembre-2022-est-atzori

[nel senso dell'inammissibilità dell'accesso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese che siano già ampiamente decotte, cfr in questa rivista: Tribunale di Siracusa, Sez. I civ.i, 14 settembre 2022https://www.unijuris.it/node/6495

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza